VERIFICA PRIMA NAZIONALE CE O CEE


Ogni Strumento Metrico, prima di essere posto in commercio, deve essere sottoposto ad un controllo per accertare:
• la conformità dello strumento agli specifici provvedimenti di approvazione;
• la compatibilità, per alcuni strumenti complessi, delle unità funzionali collegate fra loro che sono oggetto di diversi provvedimenti di approvazione.

Questo controllo prende il nome di Verificazione Prima Nazionale, CE o CEE in relazione alle quali è opportuno ricordare che può essere eseguita:

• dalle Camere di Commercio a seguito di richiesta effettuata esclusivamente da imprese che abbiano i requisiti di fabbricante metrico;
• da quei fabbricanti metrici ai quali le Camere di Commercio abbiano rilasciato la cosiddetta Concessione di Conformità Metrologica;
• da quei fabbricanti metrici ai quali il Ministero delle Attiività Produttive o una delle cinque Camere di Commercio abilitate (Modena, Napoli, Roma, Torino, Varese) abbia riconosciuto la Garanzia della Qualità della Produzione.

L’esito positivo della verifica prima è attestato dalla bollatura dello strumento, con apposizione dei bolli identificativi dell’Ufficio e personali dell’ispettore (verifica prima nazionale, CE o CEE), e seguente rilascio di attestato di conformità (per la sola verifica CE), ovvero attraverso apposizione dei bolli identificativi del fabbricante negli altri casi. In tutte le ipotesi di cui ai numeri 1/3 se gli strumenti prodotti sono di tipo fisso (e cioè non trasportabili – es. pese a ponte), va effettuato anche il “collaudo di posa in opera”, successivo alla verifica prima.

Procedura per la richiesta di Verificazione Prima Nazionale, CE o CEE da parte di Fabbricante Metrico

Per ottenere la verifica prima il fabbricante deve rivolgere all’ Ufficio Metrico della Camera di Commercio una richiesta di verificazione, redatta su apposito modello.

Tale richiesta deve essere accompagnata dalla distinta di verifica prima, nella quale, identificando gli strumenti che si intende sottoporre a controllo, il fabbricante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che gli strumenti presentati hanno le seguenti caratteristiche:

– sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso il competente Ufficio del Ministero Attività Produttive Ufficio D3;
– non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi;
– non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.

Unitamente alla domanda, si dovrà presentare all’ Ufficio Metrico l’attestazione del versamento, a titolo di rimborso spese per verifica metrica a domicilio, se la verificazione presso il fabbricante o l’utente è da eseguirsi nel comune capoluogo di provincia, ovvero se la verificazione è da eseguirsi in altro comune. Tale versamento deve essere effettuato sul c.c. intestato alla Camera di Commercio di appartenenza indicando nella causale: verifica metrica prima a domicilio;

L’esito positivo della verifica prima è attestato dalla bollatura dello strumento, con apposizione dei bolli identificativi dell’Ufficio e personali dell’ispettore (verifica prima nazionale), ovvero mediante bollatura e rilascio di attestato di conformità (verifica CE), ovvero attraverso altre modalità a seconda del tipo di operazione.

La verifica prima in officina può essere eseguita, oltre che dalla Camera di Commercio, anche direttamente dai fabbricanti che:
– operino in regime di autocertificazione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico – D.Lgs. 29/12/1992 n. 517
– operino in regime di concessione di conformità metrologica per gli altri strumenti D.M. 28/03/2000 n. 179 – Regolamento di Concessione di Conformità Metrologica.

In entrambe le ipotesi di cui alle lettere a. e b., se gli strumenti prodotti sono di tipo fisso (e cioè non trasportabili – es.: pese a ponte), i fabbricanti possono effettuare anche il “collaudo di posa in opera”, successivo alla verifica prima – art. 5 del D.M. n. 182 del 28/3/2000.