APPROVAZIONE NUOVI STRUMENTI
Procedura per ottenere l'ammissione a verificazione metrica
nazionale con Decreto Ministeriale
Il titolare o legale rappresentante o mandatario (con residenza
nel territorio nazionale, per i prodotti importati da Paesi
al di fuori dello spazio economico europeo), di impresa
che sia “fabbricante metrico”, rivolge domanda
di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle
Attività Produttive – Direzione Generale armonizzazione
del mercato e tutela del consumatore – Ufficio D3
– strumenti di misura – Via Antonio Bosio,15
– 00161 Roma tramite la Camera di Commercio competente
per territorio in relazione alla sede legale dell’impresa
(art.7 R.D. n.226 del 12/06/02 – DM 10/05/88).
Il Ministero, ricevuta la domanda ed esaurita l’istruzione
della medesima con esito positivo, invia all’Ufficio,
e per conoscenza all’impresa interessata, il decreto
di ammissione a verificazione metrica;
Il fabbricante predispone tre bozze di stampa del Decreto
di ammissione che vengono dall’Ufficio restituite
al Ministero insieme alla copia originale e alla attestazione
del versamento del II° diritto intestato alla Camera
di Commercio di competenza (R.D. n.226 del 12/06/02) e della
ricevuta di pagamento;
Il Ministero invia all’Ufficio, e per conoscenza all’impresa,
la versione definitiva del provvedimento con l’autorizzazione
alla stampa;
Il fabbricante provvede alla stampa dei 150 esemplari e
alla loro spedizione al Ministero, comunicando all’Ufficio
l’avvenuta spedizione.
Il Ministero distribuisce i 150 esemplari alle singole Camere
di Commercio.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti,
in duplice copia:
- una dichiarazione da cui risulti che può essere
messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico,
- almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento
di cui si chiede l’ammissione;
per strumenti di tipo interamente meccanico:
- disegni con “vista esplosa” recanti anche
l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici
legali;
- disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;
per strumenti provvisti di dispositivi elettronici:
- quanto riportato ai punti 2.a. e 2.b.;
- fotografie a colori delle schede elettroniche;
- schemi circuitali e schemi a blocchi;
- lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione
di quelli metrologicamente importanti;
- descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici;
- diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni
dei vari dispositivi elettronici;
- programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di
una sigla che ne identifichi anche la versione;
- relazione sulla compatibilità elettromagnetica;
- manuale d’uso e di installazione, la cui disponibilità
all’atto della verifica è una condizione di
procedibilità della stessa;
- ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento
è conforme alle norme vigenti.
per strumenti con celle di carico di tipo estensimetrico:
- quanto riportato ai punti 2 e 3;
- schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate,
stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui
recheranno la ragione sociale e l’indirizzo. I dati
presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura
che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario
nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate
alle schede, emanate dai servizi di metrologia o da enti
di unificazione nazionali o internazionali. se l’utilizzazione
della procedura e delle norme predette non risulta dalla
stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita
dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la
dichiarazione di cui sopra, rilasciate da un fabbricante
con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere
autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana.
la documentazione sopraindicata dovrà essere redatta
in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché
venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano.
- rapporto analitico delle prove effettuate a cura dell’impresa
richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare
depositato o a disposizione dell’ufficio competente
per territorio.
Il rapporto deve contenere:
- una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati
ottenuti;
- i riferimenti identificativi delle norme regolamentari
contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza,
delle norme emanate dalla comunità europea, dall’O.I.M.L.
(International Organization of Legal Metrology) e da enti
di unificazione nazionali o internazionali;
- una descrizione delle modalità di esecuzione delle
prove;
documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica
del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate
le prove, e in modo specifico:
- la qualificazione professionale del personale addetto;
- l’adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare
riferimento all’affidabilità e alla riferibilità
metrologica degli strumenti di misura, nonché alle
caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;
- la correttezza e la definizione delle procedure adottate
nelle prove.
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