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APPROVAZIONE NUOVI STRUMENTI
Procedura per ottenere l'ammissione a verificazione metrica nazionale con Decreto Ministeriale

Il titolare o legale rappresentante o mandatario (con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati da Paesi al di fuori dello spazio economico europeo), di impresa che sia “fabbricante metrico”, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale armonizzazione del mercato e tutela del consumatore – Ufficio D3 – strumenti di misura – Via Antonio Bosio,15 – 00161 Roma tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale dell’impresa (art.7 R.D. n.226 del 12/06/02 – DM 10/05/88).

Il Ministero, ricevuta la domanda ed esaurita l’istruzione della medesima con esito positivo, invia all’Ufficio, e per conoscenza all’impresa interessata, il decreto di ammissione a verificazione metrica;

Il fabbricante predispone tre bozze di stampa del Decreto di ammissione che vengono dall’Ufficio restituite al Ministero insieme alla copia originale e alla attestazione del versamento del II° diritto intestato alla Camera di Commercio di competenza (R.D. n.226 del 12/06/02) e della ricevuta di pagamento;

Il Ministero invia all’Ufficio, e per conoscenza all’impresa, la versione definitiva del provvedimento con l’autorizzazione alla stampa;

Il fabbricante provvede alla stampa dei 150 esemplari e alla loro spedizione al Ministero, comunicando all’Ufficio l’avvenuta spedizione.

Il Ministero distribuisce i 150 esemplari alle singole Camere di Commercio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:
- una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, - almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l’ammissione;

per strumenti di tipo interamente meccanico:
- disegni con “vista esplosa” recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali;
- disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;

per strumenti provvisti di dispositivi elettronici:
- quanto riportato ai punti 2.a. e 2.b.;
- fotografie a colori delle schede elettroniche;
- schemi circuitali e schemi a blocchi;
- lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;
- descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici;
- diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;
- programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;
- relazione sulla compatibilità elettromagnetica;
- manuale d’uso e di installazione, la cui disponibilità all’atto della verifica è una condizione di procedibilità della stessa;
- ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti.

per strumenti con celle di carico di tipo estensimetrico:
- quanto riportato ai punti 2 e 3;
- schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui recheranno la ragione sociale e l’indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate alle schede, emanate dai servizi di metrologia o da enti di unificazione nazionali o internazionali. se l’utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione di cui sopra, rilasciate da un fabbricante con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. la documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano.
- rapporto analitico delle prove effettuate a cura dell’impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’ufficio competente per territorio.

Il rapporto deve contenere:
- una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;
- i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla comunità europea, dall’O.I.M.L. (International Organization of Legal Metrology) e da enti di unificazione nazionali o internazionali;
- una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;

documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:
- la qualificazione professionale del personale addetto;
- l’adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all’affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;
- la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove.

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