APPROVAZIONE NUOVI STRUMENTI
procedura per la richiesta di verificazione prima nazionale,
CE o CEE da parte di fabbricante metrico
Per ottenere la verifica prima il fabbricante deve rivolgere
all’Ufficio Metrico della Camera di Commercio una
richiesta di verificazione, redatta su apposito modello.
Tale richiesta deve essere accompagnata dalla distinta
di verifica prima, nella quale, identificando gli strumenti
che si intende sottoporre a controllo, il fabbricante deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, che
gli strumenti presentati hanno le seguenti caratteristiche:
- sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso
il competente Ufficio del Ministero Attività Produttive
Ufficio D3;
- non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione
commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di
interventi dolosi;
- non consentono la programmazione di parametri interessanti
le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei
bolli metrici o di interventi dolosi.
Unitamente alla domanda, si dovrà presentare all’Ufficio
Metrico l’attestazione del versamento, a titolo di
rimborso spese per verifica metrica a domicilio, della somma
pari a € 5,00, se la verificazione presso il fabbricante
o l’utente è da eseguirsi nel comune capoluogo
di provincia, ovvero della somma pari € 8,00 se la
verificazione è da eseguirsi in altro comune. Tale
versamento deve essere effettuato sul c.c. intestato alla
Camera di Commercio di appartenenza indicando nella causale:
- verifica metrica prima a domicilio;
L’esito positivo della verifica prima è attestato
dalla bollatura dello strumento, con apposizione dei bolli
identificativi dell’Ufficio e personali dell’ispettore
(verifica prima nazionale), ovvero mediante bollatura e
rilascio di attestato di conformità (verifica CE),
ovvero attraverso altre modalità a seconda del tipo
di operazione.
La verifica prima in officina può essere eseguita,
oltre che dalla Camera di Commercio, anche direttamente
dai fabbricanti che:
- operino in regime di autocertificazione per gli strumenti
per pesare a funzionamento non automatico - D.Lgs. 29/12/1992
n. 517
- operino in regime di concessione di conformità
metrologica per gli altri strumenti D.M. 28/03/2000 n. 179
– Regolamento di Concessione di Conformità
Metrologica.
In entrambe le ipotesi di cui alle lettere a. e b., se
gli strumenti prodotti sono di tipo fisso (e cioè
non trasportabili – es.: pese a ponte), i fabbricanti
possono effettuare anche il “collaudo di posa in opera”,
successivo alla verifica prima - art. 5 del D.M. n. 182
del 28/3/2000.
CONTENUTI CORRELATI
Cosa si intende
per approvazione strumenti?